Politica e Sanità

set222021

Commissioni extra-regione e no discrezionalità delle Asl. Ecco come potrebbero cambiare le nomine dei primari col Ddl concorrenza

In tema di sanità è giunto alla ribalta perché un suo articolo vincola i fondi integrativi a concedere ai lavoratori iscritti la possibilità di scegliersi il medico o il dentista, pagarlo ed essere rimborsati a fine lavoro per quanto spetta in polizza. Ma il disegno di legge sulla Concorrenza, i cui tempi di approvazione slittano di fronte alla priorità di dover definire la platea interessata dal green pass, presenta altri aspetti che man mano stanno venendo fuori.

Uno di essi riguarda da vicino i medici ospedalieri ed impone una procedura più trasparente ai direttori generali delle Asl nelle nomine dei direttori di struttura complessa, gli ex "primari". Da una parte, aumenta tra i commissari i membri esterni alla regione la cui Asl ha bandito il concorso per coprire l'incarico, dall'altra vincola il direttore generale Asl a scegliere il migliore e non il suo preferito fra i tre che i commissari gli presentano dopo aver composto la graduatoria dei "pretendenti". Ricordiamo che, una volta assunto in ospedale per concorso, il dirigente ospedaliero viene verificato periodicamente; il suo passaggio al timone di un'unità operativa dell'ospedale è molto differente a seconda se vada a dirigere una struttura complessa - la grande "divisione ospedaliera" - o una struttura semplice - cioè un'articolazione di struttura complessa o un servizio a valenza distrettuale o dipartimentale, magari autonomo ma in ogni caso con competenze ben definite.
Le regole sul conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa sono fissate dalla legge Balduzzi 189/2012 che ha previsto un vero e proprio concorso per titoli, gestito da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina relativa all'incarico da conferire. I direttori di struttura sono estratti a sorte da un elenco nazionale costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei primari, gestito dal ministero della Salute ed aggiornato 2 volte l'anno. La commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, analizzati curricula, titoli professionali, competenze organizzative e gestionali, volumi di attività svolta, aderenza al profilo ricercato, organizza un colloquio. Alla fine dei colloqui, i "quattro" presentano al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il manager individua il candidato da nominare fra i tre indicati dalla commissione; se vuole nominare uno dei due che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve solo motivare la scelta. Se però passano le modifiche ventilate nel disegno di legge sulla concorrenza, il manager non potrà più avere margini di scelta ma dovrà indicare il primo classificato. Solo se quest'ultimo lasciasse entro i 2 anni dalla nomina, si può preventivamente concordare che subentrerà il secondo classificato. Quanto alla composizione della commissione, l'indirizzo nel ddl è che, se viene estratto a sorte un commissario della stessa regione in cui sorge l'Azienda sanitaria pubblica che bandisce il concorso, le successive estrazioni non dovranno riguardare responsabili di struttura di quella stessa regione, così da evitare il rischio di una sproporzione di voti a favore di un determinato candidato. La nomina a direttore di struttura semplice è invece disciplinata dal contratto ospedalieri. All'articolo 28 si stabilisce che è disposta dal direttore generale, previa valutazione positiva del collegio tecnico, su proposta del direttore della struttura complessa di appartenenza, per dirigenti con anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina. Nel caso di più candidati, si elabora una rosa di idonei, selezionati dal direttore del dipartimento o dai responsabili delle articolazioni interne interessate.

Tra gli altri articoli relativi alla sanità, la bozza di disegno di legge sulla concorrenza conterrebbe anche una norma che toglie automaticamente l'accreditamento alle aziende sanitarie private che non rispettano i requisiti di qualità e di risultato attesi nei servizi da esse offerti; tali requisiti fra l'altro sostituiranno come condizione per l'accreditamento l'attuale indicatore, fissato dalla Riforma Bindi nel '99 e legato al volume dell'attività svolta.

Mauro Miserendino
Non sei ancora iscritto?     REGISTRATI!   >>


chiudi